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Ordinanza — n. 15766/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court orders correction of Supreme Court decree regarding attorney fee distribution under Art. 93 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15766/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a correction to a Supreme Court decree that had erroneously omitted the distribution of legal fees to the attorney. The parties argued that the omission was a material error requiring correction rather than a separate appeal. The Court ruled that under Articles 287 and 288 of the Civil Procedure Code, such omissions must be fixed via a correction procedure to ensure procedural efficiency and the principle of reasonable duration.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 c.p.c.; Art. 93 c.p.c.: In the absence of legislative provision, the remedy for an omitted pronouncement on a request for fee distribution is the correction of material errors, not ordinary appeals, as it ensures procedural efficiency and the principle of reasonable duration.

Parole chiave

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material error correction fee distribution attorney as antistatario Supreme Court decree procedural efficiency Art. 93 c.p.c. Cassation procedure ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 93 c.p.c.
GiuseppeBonanno ex art. 93 c.p.c.» dopo le parole «si liquidano come aldispositivo» e che il dispositivo sia corretto mediante l’aggiuntadell’inciso «, con distrazione in favore dell’avv.
Art. 391-bis c.p.c.
lativamente al decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c.
Art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c.
93 c.p.c.» dopo le parole «spesegenerali ed accessori»;dispone che la Cancelleria provveda agli adempimenti di cui all’art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c..Cosi deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria il 30 aprile2026 .Il PresidenteGiacomo Maria Stalla
art. 391 c.p
lativamente al decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c.
art. 93 c.p
GiuseppeBonanno ex art. 93 c.p.c.» dopo le parole «si liquidano come aldispositivo» e che il dispositivo sia corretto mediante l’aggiuntadell’inciso «, con distrazione in favore dell’avv.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037
Cass. Sez. U. 10/01/2011, n. 293
Cass. Sez. U. 11/04/2014, n. 8578
Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002
Cass., Sez. U., Sentenza n. 29432 del 14/11/2024
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Testo completo

lativamente al decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c. della CorteSuprema di Cassazione n. 15131/2025 depositato il 06/06/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio, non partecipata, del30/04/2026 dal Consigliere Milena Balsamo.RILEVATO CHE:Numero registro generale 12095/2025Numero sezionale 3741/2026Numero di raccolta generale 15766/2026Data pubblicazione 22/05/2026Gambino Giuseppa e Giammò Rosalia - per tramite del loro difensore - conistanza datata 9 giugno 2025 chiedevano di disporre la correzione di unerrore materiale contenuto nel decreto di estinzione n. 15131/25,depositato il 06/06/2025, emesso dal consigliere delegato all’esitodell’inutile spirare del termine dei quaranta giorni seguiti al deposito dellaproposta di definizione accelerata, emesso nel procedimento n.15377/2022 R.G., aggiungendo al dispositivo la distrazione delle spese dilite in favore del procuratore antistatario;CONSIDERATO CHE- ritualmente instaurato il contraddittorio, risulta che effettivamentel’avv.

Giuseppe Bonanno aveva chiesto la distrazione in suo favore,ex art. 93 c.p.c., delle spese legali del giudizio di legittimità,dichiarandosi antistatario; - come già più volte statuito da questaCorte, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione dellespese proposta dal difensore, il rimedio, in assenza di un’espressaindicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzionedegli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagliordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta didistrazione qualificarsi come domanda autonoma;

− la procedura dicorrezione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93,comma 2, c.p.c., che ad essa si richiama per il caso in cui la partedimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari espese, consente la migliore attuazione del principio costituzionaledella ragionevole durata del processo, garantisce con maggiorerapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titoloesecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bisc.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione(Cass.

Sez. U. 07/07/2010, n. 16037; 10/01/2011, n. 293;11/04/2014, n. 8578); − in conclusione, si deve disporre che lamotivazione del summenzionato decreto sia emendata conNumero registro generale 12095/2025Numero sezionale 3741/2026Numero di raccolta generale 15766/2026Data pubblicazione 22/05/2026l’aggiunta della frase «con distrazione in favore dell’avv. GiuseppeBonanno ex art. 93 c.p.c.» dopo le parole «si liquidano come aldispositivo» e che il dispositivo sia corretto mediante l’aggiuntadell’inciso «, con distrazione in favore dell’avv.

Giuseppe Bonanno exart. 93 c.p.c.» dopo le parole «spese generali ed accessori»;− poiché il presente provvedimento di correzione è redatto in formatoelettronico, deve darsi mandato al Cancelliere di formare un documentoinformatico contenente la copia del provvedimento corretto e del presenteprovvedimento di correzione, sottoscriverlo digitalmente ed inserirlo nelfascicolo informatico, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c.; − per la peculiare sua natura,non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (exmultis, Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002; Cass., Sez. U.,Sentenza n. 29432 del 14/11/2024) P.Q.Mla Corte dispone che la motivazione del decreto di estinzione n.15131/2025 del 6 giugno 2025, sia emendata con l’aggiunta della frase «con distrazione in favore dell’avv. Giuseppe Bonanno ex art. 93 c.p.c.»dopo le parole «si liquidano come al dispositivo» e che il dispositivo siacorretto mediante l’aggiunta dell’inciso « …con distrazione in favoredell’avv. Giuseppe Bonanno ex art. 93 c.p.c.» dopo le parole «spesegenerali ed accessori»;dispone che la Cancelleria provveda agli adempimenti di cui all’art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c..Cosi deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria il 30 aprile2026 .Il PresidenteGiacomo Maria Stalla