Italian Supreme Court dismisses tax appeal after parties mutually agree to settle and extinguish the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the tax appeal extinguished following a mutual agreement between the Revenue Agency and the taxpayer to settle the dispute. The parties jointly requested the termination of the proceedings, which the court interpreted as a formal waiver of the appeal by the taxpayer with acceptance of the opposing party's position. Consequently, the judgment dismissed the legal action and ordered the mutual compensation of procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; When parties mutually agree to extinguish the proceedings, the court declares the lawsuit terminated and compensates costs, treating the joint request as a valid waiver of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
!Numero registro generale 26950/2024Numero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 15669/2026Data pubblicazione 22/05/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 26950/2024 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controdall’avv. Serena Giglio;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.2319/22/2024 depositata il 4 settembre 2024.Visto l’atto depositato il 5 maggio 2026 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamentel’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 21/05/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO