Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new 2023 law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following the automatic termination of proceedings mandated by the new legislative framework. The Regional Tax Commission confirmed that the case was definitively resolved without any party requesting a hearing, as required by the updated procedural rules. Consequently, the court upheld the decision to terminate the process and assign costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law No. 13/2023; Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code: When the law mandates automatic extinction of proceedings without a specific request for a hearing, the process terminates de facto, and costs remain with the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
vvocato Giuseppina PistonecontroAgenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dall'avvocato Avvocatura Generale DelloStatoavverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Sicilia n.3467/06/2020depositata il 29/06/2020, pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, deld.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione diestinzione dei giudizi di legittimità;rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione dellacontroversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza didiniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione;che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione dicui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza ditrattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione);che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto,fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzocomma dell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 20/05/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino