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Decreto — n. 14920/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 14920/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, representing the taxpayer against the Tax Agency, did not act within the deadline set by the lower court. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Civil Procedure Code to terminate the case and order the appellant to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal of settlement within forty days results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
deemed renunciation proposal of settlement extinction of proceedings statutory deadline litigation costs

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 9736/2025Numero sezionale 1221/2026Numero di raccolta generale 14920/2026Data pubblicazione 19/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art.

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Testo completo

ll'avvocato MariaAntonietta Cestra-ricorrente-controAgenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Latina in persona del legalerappresentante pro tempore, Agenzia Delle Entrate in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'AvvocaturaGenerale dello Stato .-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado di Lazion.2300/2025 depositata il 04/04/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 9736/2025Numero sezionale 1221/2026Numero di raccolta generale 14920/2026Data pubblicazione 19/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 18/05/2026Giuseppe Fuochi Tinarelli