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Decreto — n. 13103/2026 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed as extinguished due to statutory time limits for declaring litigation extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 13103/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following the statutory deadline for declaring litigation extinction. The lower court found that no party requested a hearing under Article 391 of the Civil Procedure Code, and the case was listed for extinction under Article 5 of Law No. 130/2022. Consequently, the proceedings terminated without a substantive judgment on the merits, leaving procedural costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5 Law No. 130/2022; Art. 391 Civil Procedure Code: When the statutory period for declaring litigation extinction expires without a request for a hearing, the process is extinguished by operation of law.

Parole chiave

Generato dall'IA
litigation extinction statutory time limits civil procedure code procedural dismissal automatic termination

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5 Law No. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per ladichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione dellacontroversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391 Civil Procedure Code
5 cit., il processo si è estinto,fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzocomma dell’art. 391 cod.

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Testo completo

l'AVVOCATURA GENERALE DELLOSTATOControAZIENDE AGRICOLE ASSOCIATE MARINA IBLEA, rappresentata e difesa dall'avvocatoGIUSEPPE LANZAavverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ. DIST. DI CATANIA n.3630/06/2021 depositata il 21/04/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivocontemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40,comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per ladichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione dellacontroversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza didiniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione;che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione dicui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza ditrattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione);che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto,fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzocomma dell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 24/04/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino