Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to parties' settlement and mutual withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following a formal settlement between the taxpayer and the tax authority. Both parties submitted declarations on April 10 and 22, 2026, indicating they had reconciled the dispute and mutually withdrew their respective appeals. Consequently, the court ruled that the procedural action was no longer viable and ordered the costs to be offset against each other.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; When parties declare reconciliation and mutual withdrawal of appeals, the court must declare the litigation extinguished and offset the procedural costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
!Numero registro generale 7080/2024Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 12934/2026Data pubblicazione 06/05/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 7080/2024 proposto da:BAGGIO SRL TRASPORTI COMBINATI, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Giovanardi;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, n. 1098/7/2023depositata il 1° dicembre 2023.Visti gli atti depositati il 10 e 22 aprile 2026 con i quali le parti hanno dichiarato di averconciliato la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n.1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 30/04/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO