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Decreto — n. 12926/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal after client formally renounces the legal recourse.

Numero d'incarto Decreto — n. 12926/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the tax appeal extinguished following the client's formal renunciation of the legal recourse. The appellant, acting as executor of a dormant estate, had previously filed a challenge against the Revenue Agency's decision but withdrew the case before the final judgment. The court ruled that the procedural act of renunciation terminated the litigation, leaving each party responsible for their own advanced costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; The withdrawal of a legal appeal by the appellant extinguishes the proceedings, resulting in the dismissal of the case and the allocation of costs to the respective parties.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinguishment of proceedings tax litigation dormant estate costs allocation successione del defunto petizione d'eredità rinuncia all'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
339/5/2018depositata il 26 marzo 2018.Visto l’atto depositato il 9 marzo 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
339/5/2018depositata il 26 marzo 2018.Visto l’atto depositato il 9 marzo 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

!Numero registro generale 31647/2018Numero sezionale 1047/2026Numero di raccolta generale 12926/2026Data pubblicazione 06/05/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 31647/2018 proposto da:CHIARA MEDINELLI, in qualità di Curatrice dell’Eredità Giacente del sig. ANGELOPIANCIOLA, rappresentata e difesa dall’Avv. Enrico Canepa;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, n. 339/5/2018depositata il 26 marzo 2018.Visto l’atto depositato il 9 marzo 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 30/04/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO