Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to parties' mutual settlement and withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal extinguished following a mutual settlement agreement between the Tax Agency and AGOMEC SRL. Both parties formally requested the termination of the proceedings, which the court interpreted as a withdrawal by the appellant with acceptance by the respondent. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the compensation of procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; When parties mutually agree to terminate litigation and request extinction of the judgment, the court declares the appeal extinguished and compensates costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
!Numero registro generale 19739/2024Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 11657/2026Data pubblicazione 29/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 19739/2024 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controAGOMEC SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,anche disgiuntamente tra loro, dall’avv. Silvia Pansieri e dall’avv.
Edoardo Andrea Savino;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.546/8/2024 depositata il 19 febbraio 2024.Visti gli atti depositati il 3 e 16 marzo 2026 con i quali le parti hanno chiesto l’estinzione delgiudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n.1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 24/04/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO