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Decreto — n. 11469/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 11469/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the respondent failed to request a ruling on the proposal for case termination within the statutory 40-day period. The appellant, represented by the General Attorney of the State, had not intervened to preserve the proceedings after the deadline expired. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and terminated the case without ruling on the merits or costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination of proceedings within forty days deems the appeal withdrawn, resulting in the extinction of the cassation judgment.

Parole chiave

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appeal withdrawal statutory deadline case termination Cassation procedure extinction of judgment ripetibili dell'avvocato mancato anticipo delle spese spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 391 c.p
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Testo completo

o tempore, rappresentatae difesa dall' Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-controLanciani Fabiola-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado delleMarche n. 792/2024 depositata il 18/09/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 18/04/2026.Il consigliere delegato