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Decreto — n. 9939/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares civil process extinguished due to agreement under tax law facilitation provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 9939/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil process extinguished because the parties had agreed to a tax definition under specific legislative provisions. The lower court found that the applicant adhered to the definition forms, resulting in the perfection of the facilitated definition and the absence of any denial of consent. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving the costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; When parties agree to a tax definition under facilitation laws, the process extinguishes automatically upon perfection of the definition, terminating litigation without further adjudication.

Parole chiave

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tax definition agreement facilitated procedure process extinction costs allocation civil procedure law agreement termination tax litigation

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
Art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo commadell’art. 391 cod.

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Testo completo

ante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato LUCA LEONE unitamente agli avvocati GIACOMO PIZZA, ANTONIOANDREOTTOLAControdall'avvocato MICHELE DI FIOREavverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPANIA n.2202/07/2021 depositata il 12/03/2021, pronunciata con riferimento ad un attoimpositivo per il quale la parte ricorrente ha aderito alla definizione della controversianelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022;rilevato il deposito della documentazione afferente e dei relativi pagamenti dal qualerisulta il perfezionamento della definizione agevolata e l’assenza, allo stato, di diniego aisensi del comma 200 della medesima disposizione;che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo commadell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 08/04/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino