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Decreto — n. 9060/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 9060/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct due to the appellant's failure to respond within the statutory 40-day period. The appellant, representing Tecno Trade Srl, did not request a decision on the proposed settlement after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for settlement within the prescribed period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal appeal statutory response period proposed settlement extinction of proceedings litigation costs allocation spese di difesa spese di esecuzione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

esentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-controTecno Trade Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, LozitoPablo, Lozito Vito, rappresentati e difesi dall'avvocato Vito Antonio Martielli-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Puglian.4167/2024 depositata il 13/12/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 13002/2025Numero sezionale 821/2026Numero di raccolta generale 9060/2026Data pubblicazione 10/04/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle controparti, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 01/04/2026Il Consigliere delegatoAngelo Napolitano