Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, representing the taxpayer, had not acted to contest the lower court's ruling against the tax authorities and other defendants. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Civil Procedure Code to treat the silence as a waiver, thereby closing the case and ordering cost compensation between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within the statutory 40-day period constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings and the mutual compensation of litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Giuseppe Lepore-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore,Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale Dello Stato-controricorrenti-nonché controCamera Commercio Roma in persona del legale rappresentante protempore,Roma Capitale in persona del legale rappresentante pro tempore,Comune Di Formello in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio-Roma n. 4145/2020 depositata il 18/12/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 16032/2021Numero sezionale 775/2026Numero di raccolta generale 8386/2026Data pubblicazione 03/04/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avutoriguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integralecompensazione tra le parti. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 30/03/2026.Andrea Antonio Salemme