Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence, extinguishing proceedings and compensating costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the court's proposal. The appellant, Squaccio Carla, had not responded to the procedural proposal issued by the registry, while the opposing party, the Revenue Agency, argued for the dismissal based on this inaction. The court ruled that such silence constitutes a renunciation of the right to appeal, leading to the termination of the case and the mutual compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant for forty days after the proposal for judgment constitutes a renunciation of the appeal, extinguishing the proceedings and entitling the parties to the mutual compensation of costs.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28470/2021 R.G. proposto da: SQUACCIO CARLA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANFRANCO MOBILIO ed el. dom. in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI N. 66 presso lo studio dell’avvocato SIMONA RINALDI GALLICANI -ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 2850/2021 emessa da COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA-SEZ.DIST.
SALERNO il 01/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 28470/2021 Numero sezionale 626/2026 Numero di raccolta generale 6435/2026 Data pubblicazione 18/03/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 17/03/2026 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 28470/2021 Numero sezionale 626/2026 Numero di raccolta generale 6435/2026 Data pubblicazione 18/03/2026