Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the parties failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, Pierluigi Concilietti, had not acted to preserve the case despite the statutory deadline expiring. Consequently, the court ruled that the appeal and incidental appeal were deemed renounced, leading to the termination of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of judgment definition within 40 days results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 31141/2018 R.G. proposto da: Pierluigi Concilietti, rappresentato e difeso dall'avvocato Simonetta Filippucci unitamente all’avvocato Alessandra Fabrizio -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente - ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Comm.trib.reg. LAZIO sez.dist. di Latina n.2044/2018 depositata il 29/03/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che Le parti abbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso ed il ricorso incidentale, qualificato come condizionato, devono intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 31141/2018 Numero sezionale 552/2026 Numero di raccolta generale 4863/2026 Data pubblicazione 04/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, Agenza delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.050,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 23/02/2026. Rosanna Angarano Numero registro generale 31141/2018 Numero sezionale 552/2026 Numero di raccolta generale 4863/2026 Data pubblicazione 04/03/2026