Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 4744/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares appeal extinguished due to parties' mutual settlement and joint request for judgment termination.

Numero d'incarto Decreto — n. 4744/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal extinguished following a joint request by both parties to terminate the proceedings. The appellant, Unipolsai Assicurazioni, and the respondent, Agenzia delle Entrate, conciliated the dispute and formally withdrew the lawsuit with the opposing party's acceptance. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the compensation of procedural expenses.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391 cod. proc. civ.; When parties jointly request the extinction of proceedings due to settlement, the court declares the appeal extinguished and compensates costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
mutual settlement extinction of proceedings joint request termination compensation of costs withdrawal of appeal civil procedure code judicial conciliation contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 cod. proc. civ.
1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 1915/2026
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Sul ricorso n. 19762/2023 proposto da: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti prof. Laura Castaldi e Nicola L. de Renzis Sonnino; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna, n. 162/1/2023 depositata il 28 febbraio 2023. Visto l’atto depositato il 22 gennaio 2026 con il quale le partihanno chiesto congiuntamente l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia; considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 19/02/2026 La Presid