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Decreto — n. 4643/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, causing automatic withdrawal of the case.

Numero d'incarto Decreto — n. 4643/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within 40 days of the court's proposal. The appellant, represented by an attorney, did not respond to the procedural proposal sent by the tax authority. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the termination of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period of 40 days following the proposal constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction statutory withdrawal period failure to respond Civil Procedure Code automatic waiver of appeal arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Numero registro generale 12887/2023 Numero sezionale 504/2026 Numero di raccolta generale 4643/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12887/2023 R.G. proposto da: Giuseppe Ausilio Roberto Argento, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Lo Giudice -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia- Palermo n.10115/2022 depositata il 30/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 12887/2023 Numero sezionale 504/2026 Numero di raccolta generale 4643/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali.

Nondimeno, nulla è a statuirsi al riguardo, stante il mancato esercizio di attività processuale da parte dell’Agenzia. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 09/02/2026 Salemme Andrea Antonio Numero registro generale 12887/2023 Numero sezionale 504/2026 Numero di raccolta generale 4643/2026 Data pubblicazione 02/03/2026