Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence, ruling the case extinguished by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a procedural proposal within the statutory 40-day period. The appellant, representing a church organization, had not requested a decision on the proposal submitted by the court. Consequently, the court applied the relevant civil procedure code articles to terminate the proceedings and order the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: An appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision on the court's proposal within forty days.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10107/2025 R.G. proposto da: Opera Per Le Chiese Evangeliche E Metodiste In Italia Opcemi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Fanti -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- nonché contro Direzione Provinciale Roma 1 Agenzia Delle Entrate - -intimato- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazio n.6509/2024 depositata il 28/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 10107/2025 Numero sezionale 352/2026 Numero di raccolta generale 3571/2026 Data pubblicazione 17/02/2026 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 05/02/2026 Il Consigliere delegato Angelo Napolitano Numero registro generale 10107/2025 Numero sezionale 352/2026 Numero di raccolta generale 3571/2026 Data pubblicazione 17/02/2026