Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to failure to request ruling within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the taxpayer failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The Regional Tax Commission had previously ruled in favor of the taxpayer, but the taxpayer did not act to challenge this decision in time. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Civil Procedure Code to treat the silence as a waiver of the right to appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a ruling within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22690/2018 R.G. proposto da: Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato . -ricorrente- contro Emme Elle Sas in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Flavio Musto unitamente all’avvocato Vincenzo Carrese -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria n.21/2018 depositata il 17/01/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 22690/2018 Numero sezionale 312/2026 Numero di raccolta generale 3487/2026 Data pubblicazione 17/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate come in dispositivo alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza sulla questione oggetto del giudizio;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 16/02/2026 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 22690/2018 Numero sezionale 312/2026 Numero di raccolta generale 3487/2026 Data pubblicazione 17/02/2026