Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal against a regional tax commission decision extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Giacomo Fundaro, had not submitted any request for judgment after the procedural proposal was communicated to the parties. Consequently, the court applied the relevant civil procedure code articles to terminate the proceedings and ordered the appellant to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Presidente/Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 30243/2021 R.G. proposto da: Giacomo Fundaro', rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Di Giorgi -ricorrente- contro Direzione Provinciale Trapani Agenzia Delle Entrate, rappresentato e difeso dall'avvocato . Avvocatura Generale Dello Stato controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermo n.3612/2021 depositata il 21/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 30243/2021 Numero sezionale 134/2026 Numero di raccolta generale 1921/2026 Data pubblicazione 28/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 27/01/2026. Rosanna Angarano Numero registro generale 30243/2021 Numero sezionale 134/2026 Numero di raccolta generale 1921/2026 Data pubblicazione 28/01/2026