Cassation Court dismisses appeal against tax court ruling declaring tax litigation extinguished due to procedural completion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Saem Energie Alternative Srl against the Regional Tax Commission's decision. The lower court declared the tax litigation extinguished because the case was formally listed for closure under specific legislative provisions, indicating no pending objections. The Court upheld this procedural outcome, confirming that the statutory requirements for extinguishing the process were met and the appeal lacked merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is formally listed for closure under the specified legislative framework, the process is extinguished, and the appellate court must dismiss any subsequent challenge to this procedural termination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3657/2017 R.G. proposto da: SAEM ENERGIE ALTERNATIVE SRL IN CONCORDATO PREVENTIVO, rappresentata e difesadall'avvocato ANGELA LILIANA LAGRECA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Nonché contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, rappresentat a e difes a dall'avvocato FEDERICA SORDINIunitamente all’avvocato GIANFRANCO CHIARELLI avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PUGLIA n. 1875/10/2016depositata il 14/07/2016 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 13/01/2026 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 22/01/2026 La