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Decreto — n. 1711/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 1711/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance Tax Court judgment extinguished because the taxpayer failed to respond within the statutory forty-day period. The Agency of Revenue, as the appellant, had proposed a settlement under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, but the deadline expired without a request for a decision. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights and ordered the taxpayer to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the forty-day period prescribed by law constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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waiver of appeal statutory deadline settlement proposal extinction of proceedings litigation costs Code of Civil Procedure tax litigation dazione in pagamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
– il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art.
art. 380- bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
art. 391 c.p
– il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9957/2024 R.G. proposto da: Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro Snam Rete Gas S.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide De Girolamo unitamente all’avvocato Livia Salvini -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II grado Molise n.299/2023 depositata il 19/10/2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391., secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M Numero registro generale 9957/2024 Numero sezionale 101/2026 Numero di raccolta generale 1711/2026 Data pubblicazione 26/01/2026 Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 25/01/2026 IL CONSIGLIERE DELEGATO Fabio Di Pisa Numero registro generale 9957/2024 Numero sezionale 101/2026 Numero di raccolta generale 1711/2026 Data pubblicazione 26/01/2026