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Decreto — n. 1705/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 1705/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the taxpayer failed to request a decision within the statutory 40-day period. The case involved a dispute between the Tax Agency and Daniele Discepolo regarding an order from the Second Instance Tax Court of Lombardy. The court ruled that the silence of the appellant constituted a formal waiver of the right to proceed under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction statutory time limit waiver by silence tax administrative litigation Code of Civil Procedure ripetibili dell'avvocato spese di gratuito patrocinio spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Avvocatura Generale Dello Stato -ricorrente- contro Daniele Discepolo -intimato- avverso l’ordinanza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Lombardia n.351/2024 depositata il 19/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Avvocatura Generale Dello Stato -ricorrente- contro Daniele Discepolo -intimato- avverso l’ordinanza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Lombardia n.351/2024 depositata il 19/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22053/2024 R.G. proposto da: Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato . Avvocatura Generale Dello Stato -ricorrente- contro Daniele Discepolo -intimato- avverso l’ordinanza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Lombardia n.351/2024 depositata il 19/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Numero registro generale 22053/2024 Numero sezionale 99/2026 Numero di raccolta generale 1705/2026 Data pubblicazione 26/01/2026 Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 25/01/2026 Andreina Giudicepietro Numero registro generale 22053/2024 Numero sezionale 99/2026 Numero di raccolta generale 1705/2026 Data pubblicazione 26/01/2026