Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal for case termination. The appellant, represented by Avvocato Carlo Amoruso, did not act to preserve the right to a ruling, while the opposing party, the Presidency of the Council of Ministers, argued for dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for termination within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
zina, domiciliati ex legepresso l’indirizzo di posta elettronica dell’Avvocato Carlo Amoruso, che lirappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio p.t., domiciliata ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che la rappresenta e difende opelegis.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.1338/2025 depositatail 01/03/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 19875/2025Numero sezionale 474/2026Numero di raccolta generale 22665/2026Data pubblicazione 03/07/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Così deciso in Roma, il 18/06/2026Il PresidenteLina Rubino