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Decreto — n. 20820/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 20820/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling on the proposal for case termination within the statutory 40-day period. The appellant, represented by counsel, did not act to preserve the right to a decision, while the opposing party argued for the dismissal based on procedural silence. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, resulting in the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination within the prescribed term deems the appeal withdrawn, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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procedural withdrawal 40-day deadline extinction of proceedings Civil Procedure Code litigation costs proposal for termination appellant inaction recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 6300/2023Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 20820/2026Data pubblicazione 19/06/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 6300/2023Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 20820/2026Data pubblicazione 19/06/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

ro, Parente Gabriella,Mucerino Jada, Del Sordo Rachele, Lattuille Stefania, Feminella Gianluigi,Regonesi Daniela, Sances Daniele, domiciliati ex lege presso l’indirizzo diposta elettronica dell’Avvocato Marco Tortorella, che li rappresenta edifende-ricorrenti-controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio p.t., domiciliata ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che la rappresenta e difende opelegis-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.8136/2022 depositatail 15/12/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 6300/2023Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 20820/2026Data pubblicazione 19/06/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro6.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Così deciso in Roma, il 18/06/2026Il PresidenteLina Rubino