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Decreto — n. 20460/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 20460/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal for settlement. The appellant argued for the review of the lower court's judgment, but the opposing party contended that the silence constituted a formal waiver of the right to proceed. The court ruled that the statutory time limit for requesting a decision had expired, rendering the appeal inadmissible without examining its merits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within 40 days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal procedural extinction settlement proposal time limit expiry waiver of rights civil procedure code judicial costs spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
414/2024depositata il 18/4/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 18036/2024Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 20460/2026Data pubblicazione 17/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 380-bis c.p
414/2024depositata il 18/4/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 18036/2024Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 20460/2026Data pubblicazione 17/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
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Testo completo

roprio, elettivamentedomiciliato presso il suo studio in Brescia, via Della Volta n. 90,-ricorrente-controMOTTI ANDREA, TORRESANI VANNI CESARE, BARBIERI FRANCESCO,MOTTI GIOVANNI, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. FrancescoCamilletti, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, ViaSant’Antonio Maria Zaccaria n. 1,-controricorrenti-Avverso la SENTENZA della CORTE DI APPELLO DI BRESCIA n. 414/2024depositata il 18/4/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 18036/2024Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 20460/2026Data pubblicazione 17/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Dato atto che alla data del presente provvedimento la parte ricorrente nonha corrisposto il pagamento delle spese di giustizia recuperabili ai sensidel T.U. dpr 115/02 e successive modifiche ed integrazioni regolamentari;Ritenuto che la circostanza di un eventuale mancato versamento di quantodovuto a titolo di contributo unificato non osta alla definizione del ricorsosenza che lo si esamini nel merito (impedendo quel mancato versamentoappunto solo la disamina del ricorso, ciò a cui non può equipararsi l’esitodel subprocedimento descritto dall’art. 380-bis c.p.c.), mentre partericorrente resta obbligata al versamento di quello ed esposta alla doverosaazione di recupero da parte dei competenti uffici;Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo in favore delle parti controricorrenti MOTTI ANDREA,TORRESANI VANNI CESARE, BARBIERI FRANCESCO, MOTTI GIOVANNI,seguono la soccombenza;

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 4.306,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori di legge, in favore delle parti controricorrenti Motti Andrea,Torresani Vanni Cesare, Barbieri Francesco, Motti Giovanni.Roma, 17/6/2026Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoNumero registro generale 18036/2024Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 20460/2026Data pubblicazione 17/06/2026