Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the 40-day period following the proposal of judgment definition. The material facts show the appellant did not act within the statutory timeframe, leading the court to apply Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of judgment definition within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Paola Maragliano, CinziaOdella, Renato Nuzzolo, Paolo Mattighello, Giovanni Merolla, DonataMorciano, Rosella Martini, Pamela Morelli, Maria Antonietta Marfella,Rossi, Daniela Pesaresi, Emanuele Pirondini, Federica Rivolta, BarbaraRossi, Giovanni Oldoni, Eloisa Scarso, Renato Francesco Rizzelli,domiciliati ex lege presso l’indirizzo pec dell’Avvocato Marco Tortorella,che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministerodell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Università e della Ricerca,domiciliati ope legis presso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Generale delloStato, che li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.115/2025 depositatail 09/01/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 15899/2025Numero sezionale 226/2026Numero di raccolta generale 14446/2026Data pubblicazione 15/05/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro13.000,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 14/05/2026Il PresidenteLina Rubino