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Decreto — n. 14443/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 14443/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The proceedings were initiated by heirs and relatives against the Presidency of the Council of Ministers following a second-instance judgment. The court ruled that the silence on the proposal for case termination constituted a formal waiver, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case termination within forty days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction failure to request decision forty day period waiver by silence litigation costs allocation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.;Numero registro generale 15900/2025Numero sezionale 223/2026Numero di raccolta generale 14443/2026Data pubblicazione 15/05/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
art. 391 cod.proc. civ
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.

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Testo completo

olognesi, UmbertoBongiorno, Luigi Giorgi, Claudio Schiraldi, Riccardo Pellegrino, AlbertoPierluigi Arboit e Luigina Zilio, in qualità di eredi del dott. Massimo Arboit,Paola Tonetto, Ivana Vocaskova, Paolo Simonich, Antonia Valoti, DonatoZocchi, domiciliati ex lege presso l’indirizzo pec dell’Marco Tortorella, che lirappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, domiciliata ope legis presso l’indirizzopec dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.92/2025 depositata il08/01/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 15900/2025Numero sezionale 223/2026Numero di raccolta generale 14443/2026Data pubblicazione 15/05/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in Euro 9.000,00 per compensi, oltre a eventualispese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 14/05/2026Il PresidenteLina Rubino