Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The proceedings were initiated by heirs and relatives against the Presidency of the Council of Ministers following a second-instance judgment. The court ruled that the silence on the proposal for case termination constituted a formal waiver, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case termination within forty days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
olognesi, UmbertoBongiorno, Luigi Giorgi, Claudio Schiraldi, Riccardo Pellegrino, AlbertoPierluigi Arboit e Luigina Zilio, in qualità di eredi del dott. Massimo Arboit,Paola Tonetto, Ivana Vocaskova, Paolo Simonich, Antonia Valoti, DonatoZocchi, domiciliati ex lege presso l’indirizzo pec dell’Marco Tortorella, che lirappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, domiciliata ope legis presso l’indirizzopec dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.92/2025 depositata il08/01/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 15900/2025Numero sezionale 223/2026Numero di raccolta generale 14443/2026Data pubblicazione 15/05/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in Euro 9.000,00 per compensi, oltre a eventualispese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 14/05/2026Il PresidenteLina Rubino