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Decreto — n. 12050/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Italian Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Decreto — n. 12050/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The appellant, represented by Antonio and Giuseppe Rappazzo, withdrew the action against Ifis Npl Investing Spa and Revalea Spa, which was subsequently accepted by the opposing party. The court ruled that the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, necessitating no further judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant, accepted by the respondent, results in the immediate extinction of the proceedings without the need for a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure acceptance of withdrawal Cassation appeal dismissal abbandono definitivo del procedimento rinuncia al dibattimento orale condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

ifesi dall'avvocatoAntonio Rappazzo unitamente all’avvocato Giuseppe Rappazzo-ricorrente-controIfis Npl Investing Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Zurlo-controricorrente-nonché controRevalea Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, TirabassiSimona, Guarnieri Luca-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.4566/2025 depositatail 17/07/2025.letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazione dellacontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 20792/2025Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 12050/2026Data pubblicazione 30/04/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente e stante l’indefensio delle parti intimate (che,peraltro hanno anche accettato la rinuncia).

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 29/04/2026.Il Presidente TitolareRaffaele Gaetano Antonio Frasca