Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, awarding half costs to defendants.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct following the plaintiff's formal withdrawal of the case. Although the withdrawal was accepted by the court, the opposing parties did not formally accept it, preventing the immediate extinction of the proceedings. Consequently, the court extinguished the case but ordered the plaintiff to pay half of the litigation costs to the defendants.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; When a party withdraws an appeal without the opposing party's acceptance, the court may declare the proceedings extinct while allocating litigation costs proportionally between the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEil Presidente Titolare ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9159/2025 R.G. proposto da: Marco Coppini, rappresentato e difeso dall'avvocato Dimitri Wolfango Maria Frascarelli -ricorrente- contro Generali Italia S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Tassoni controricorrente- nonché contro Patrizio Paggi, Alia Servizi Ambientali S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, So.ge.a. S.r.l. In Liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, Unipolsai Assicurazioni Spa (sia Già Milano Ass Che Aurora Assicurazioni) in persona del legale rappresentante pro tempore, Nadia Puggini -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n.97/2025 depositata il 18/02/2025. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
Numero registro generale 9159/2025 Numero sezionale 14/2026 Numero di raccolta generale 1202/2026 Data pubblicazione 20/01/2026 che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che si deve provvedere sulle spese, stante la mancanza di accettazione della rinuncia da parte della controricorrente e le stesse possono essere compensate per la metà, tenuto conto della desistenza dal giudizio; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna parte ricorrente, previa compensazione della metà residua, alla rifusione alla resistente della metà delle spese di lite, liquidate in euro 1.400,00 oltre euro 200,00 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 19/01/2026. Il Presidente Titolare Raffaele Gaetano Antonio Frasca Numero registro generale 9159/2025 Numero sezionale 14/2026 Numero di raccolta generale 1202/2026 Data pubblicazione 20/01/2026