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Decreto — n. 1101/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 1101/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Magic Toys S.A.S., challenged a lower court judgment against Generali Italia S.P.A. and Maria Campanile but did not act on the proposal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled the appeal deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days following the court's proposal results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment extinguished.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal forty day period Art. 380-bis c.p.c. judgment extinction litigation costs allocation spese di difesa prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, in favore della sola parte controricorrente, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione.
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4905/2025 R.G. proposto da: MAGIC TOYS S.A.S. DI CASTIELLO ARTURO, rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRO CASCIO, con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro GENERALI ITALIA S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPE CILIBERTI, con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- nonché contro MARIA CAMPANILE -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3274/2024 depositata il 22/07/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 4905/2025 Numero sezionale 12/2026 Numero di raccolta generale 1101/2026 Data pubblicazione 19/01/2026 considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, in favore della sola parte controricorrente, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 16/01/2026 IL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATO Antonietta Scrima Numero registro generale 4905/2025 Numero sezionale 12/2026 Numero di raccolta generale 1101/2026 Data pubblicazione 19/01/2026