Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was extinguished because the appellant failed to request a decision on the proposal within the statutory 40-day period. The appellant, Sapienza Studio Sas, challenged a condominium resolution, but remained silent after the court's proposal was communicated. The court ruled that this silence constitutes a renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant regarding the court's proposal to define the judgment within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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!Numero registro generale 1245/2026Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 19867/2026Data pubblicazione 15/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 2DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 c.p.c.)Il Consigliere delegatovisti gli atti del procedimento n. 1245/2026 R.G., relativo al ricorso proposto da:SAPIENZA STUDIO SAS DI GAETANO SAPIENZA, difesa come in atticontroCONDOMINIO LA MARMORATA DI SANTA TERESA GALLURA LOCALITA’MARMORATA, difeso come in atti;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 700 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00ed agli accessori di legge.manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 12.06.2026IL CONSIGLIERE DELEGATOLuca Varrone