Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, resulting in judgment extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, Luisa Mori, filed a request against the S.N.C. of Antonella Masoni but did not act on the court's proposal to define the case. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to pay the losing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the proposal for judgment within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
!Numero registro generale 24271/2025Numero sezionale 348/2026Numero di raccolta generale 9740/2026Data pubblicazione 16/04/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 3DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 24271/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:MORI LUISA + 2, difesi come in atti;controBETON MASONI DI ANTONELLA MASONI C. S.N.C. + 2, difesi come in atti(controricorrenti);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidatiin Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 10/04/2026.IL CONSIGLIERE DELEGATODott.
Mauro Mocci