Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by Ierace Maria against the Catanzaro Court of Appeal was declared withdrawn and the proceedings extinguished. The court found that 40 days had elapsed since the proposal for judgment definition without the appellant requesting a decision. Consequently, the court ruled that the appeal must be deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, second comma, c.p.c.; Art. 391, second comma, c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the proposal for judgment definition within forty days, the appeal is deemed renounced and the proceedings are extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIl Consigliere Delegato ex art. 380-bis c.p.c. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 462/2025 R.G. proposto da: Ierace Maria, rappresentata e difesa dall'avvocato Ambrogio Mostaccioli unitamente all’avvocato Luigi Tommaso Ciambrone -ricorrente- contro Fabiano Antonella, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Grassellini -controricorrente- nonché contro Paleologo Vito, Brugellis Luigi, Banca Intesa San Paolo Spa in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n.1157/2024 depositata il 17/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 462/2025 Numero sezionale 227/2026 Numero di raccolta generale 5283/2026 Data pubblicazione 09/03/2026 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 04/03/2026 Consigliere delegato Linalisa Cavallino Numero registro generale 462/2025 Numero sezionale 227/2026 Numero di raccolta generale 5283/2026 Data pubblicazione 09/03/2026