Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the Prosecutor General failed to request a decision within the statutory 40-day period. The court noted that no defense activity was conducted by the opposing parties, resulting in no costs allocation. Consequently, the judgment ruled that the appeal was deemed withdrawn under the relevant procedural code provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11654/2023 R.G. proposto da: Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di ROMA-ricorrente- contro Renzo Valentini Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, Ministero Della Giustizia in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso l’ordinanza della Corte d'Appello di Roma n.1171/2023 depositata il 17/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 11654/2023 Numero sezionale 210/2026 Numero di raccolta generale 4358/2026 Data pubblicazione 26/02/2026 Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva e non potendo essere poste le spese a carico del Pubblico Ministero;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 25/02/2026 Mauro Criscuolo Numero registro generale 11654/2023 Numero sezionale 210/2026 Numero di raccolta generale 4358/2026 Data pubblicazione 26/02/2026