Cassation appeal dismissed due to failure to request ruling within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a ruling within the mandatory 40-day period. The appellant, Boutique dell'Acqua Srl, filed a challenge against a lower court judgment but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Silence by the appellant after the 40-day period for requesting a ruling constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the imposition of costs on the appellant.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5479/2023 R.G. proposto da: Boutique dell'Acqua Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Gramegna -ricorrente- contro Michela Di Meglio, Antonio Floro Flores, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Cinque unitamente all’avvocato Barbara Zampolli -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste n.506/2022 depositata il 21/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 5479/2023 Numero sezionale 116/2026 Numero di raccolta generale 1808/2026 Data pubblicazione 27/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 22/01/2026 Consigliere delegato Linalisa Cavallino Numero registro generale 5479/2023 Numero sezionale 116/2026 Numero di raccolta generale 1808/2026 Data pubblicazione 27/01/2026