Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, Vigne Ermes, had not requested a decision on the appeal after the deadline expired, while the opposing party, Borri and others, sought the appeal's dismissal. The court ruled that silence after the proposal constitutes a waiver, leading to the termination of the proceedings and an order for the appellant to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for judgment within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10437/2024 R.G. proposto da: VIGNE ERMES, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO MASCIONE unitamente all’avvocato GIUSEPPE TRIOLO -ricorrente- contro EGIDIO BORRI, PIERA CORSO, rappresentati e difesi dall'avvocato LEONARDO PATERNITI unitamente all’avvocato DUCCIO SEBASTIANI -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.264/2024 depositata il 09/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 10437/2024 Numero sezionale 39/2026 Numero di raccolta generale 711/2026 Data pubblicazione 13/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 08/01/2026 Mauro Criscuolo Numero registro generale 10437/2024 Numero sezionale 39/2026 Numero di raccolta generale 711/2026 Data pubblicazione 13/01/2026