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Decreto — n. 9918/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 9918/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the 40-day statutory period. The appellant, represented by Strangio, challenged a lower court judgment against Banca Monte dei Paschi di Siena, but remained silent on the procedural proposal. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Civil Procedure Code to terminate the case and order the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed renunciation extinction of proceedings statutory time limit cassation appeal procedural default errore di calcolo anticipi delle spese obbligo di indicare l'ammontare delle conclusioni

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
458/2025, depositata il 15/05/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorreprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
458/2025, depositata il 15/05/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorreprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

iliato inBianco (RC), alla Via Magna Grecia n. 2, presso e nello studiodell’Avvocato Giuseppe Strangio (STRGPP81P27D976V), che lorappresenta e difende, giusta procura speciale allegata in atti.-ricorrente-controBANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., con sede in Siena,alla Piazza Salimbeni n. 3, in persona della procuratrice specialeMarisa Martorelli, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alcontroricorso, dall’Avvocato Giordano Balossi(BLSGDN69M09F133X), con cui elettivamente domicilia in Roma,alla via Flaminia Vecchia n. 691, presso lo studio dell’AvvocatoMarco Fabio Leppo.-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIAn. 458/2025, depositata il 15/05/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 23215/2025Numero sezionale 199/2026Numero di raccolta generale 9918/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallaData pubblicazione 17/04/2026comunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorreprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c.,deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate comein dispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 16 aprile 2026.Il Consigliere delegatoEduardo Campese