Cassation appeal dismissed for non-compliance with 40-day response deadline under Article 380-bis CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case settlement within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Alfonso Landi, did not request a decision on the appeal after the deadline expired, while the respondent, Intesa Sanpaolo S.p.A., argued for dismissal based on this procedural default. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a settlement proposal within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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procuraspeciale allegata al ricorso, dall’Avvocato Alfonso Landi(LNDLNS52P01A717W), presso il cui studio elettivamente domiciliain Battipaglia (SA), alla via Gen. Gonzaga, n. 81.-ricorrente-controINTESA SANPAOLO S.P.A., con sede in Torino, alla Piazza San Carlon. 156, in persona della procuratrice speciale dott.ssa Maria Pia DiMaria, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alcontroricorso, dall’Avvocato Massimiliano Bianchi(BNCMSM74B25L219Y), presso il cui studio elettivamente domiciliain Torino, alla via Federico Campana n. 36.-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI SALERNO n.462/2025, depositata in data 02/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 19606/2025Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 9744/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallaData pubblicazione 16/04/2026comunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorreprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, giusta l’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 1.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 3 aprile 2026.Il Consigliere delegatoEduardo Campese