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Decreto — n. 7372/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 7372/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Mucci Carburanti S.r.l., had not acted after the proposal of case definition was communicated to the parties. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of case definition within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction failure to request decision forty day period deemed withdrawal litigation costs allocation procedura accelerata procedura giudiziaria tributaria procedura di liquidazione dei conti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

DECRETOsul ricorso iscritto al n. 20486/2025 R.G. proposto da:Mucci Carburanti S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Nicola Aldo Scicchitano-ricorrente-controLiquidazione Giudiziale Della Mucci Carburanti S.r.l. In Liquidazione,rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Fauceglia-controricorrente-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura GeneraleDello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n.978/2025depositata il 11/09/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 20486/2025Numero sezionale 154/2026Numero di raccolta generale 7372/2026Data pubblicazione 27/03/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 20486/2025Numero sezionale 154/2026Numero di raccolta generale 7372/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIl Presidenteha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 20486/2025 R.G. proposto da:Mucci Carburanti S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Nicola Aldo Scicchitano-ricorrente-controLiquidazione Giudiziale Della Mucci Carburanti S.r.l.

In Liquidazione,rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Fauceglia-controricorrente-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura GeneraleDello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n.978/2025depositata il 11/09/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 20486/2025Numero sezionale 154/2026Numero di raccolta generale 7372/2026Data pubblicazione 27/03/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Liquidazionegiudiziale controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 3.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge, nonché in favore di ADER controricorrente in Euro 3.900,00 percompensi oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 24/03/2026MASSIMO FERROP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Liquidazionegiudiziale controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 3.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge, nonché in favore di ADER controricorrente in Euro 3.900,00 percompensi oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 24/03/2026MASSIMO FERRO