Italian Supreme Court dismisses appeal due to non-compliance with 40-day response deadline under CPC Art. 380-bis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing Eurodomus Srl, filed the appeal against the Ancona Court of Appeal's judgment but did not act within the required timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the forty-day period following the communication of the proposal for judgment termination constitutes a deemed waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 7893/2025 R.G. proposto da:Baiocchi Danilo, Eurodomus Srl In Liquidazione in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato FedericoGori-ricorrente-controBrunetti Srl In Liquidazione in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Biasi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.371/2025depositata il 04/03/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 7893/2025Numero sezionale 145/2026Numero di raccolta generale 6918/2026Data pubblicazione 23/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 7893/2025Numero sezionale 145/2026Numero di raccolta generale 6918/2026Data pubblicazione 23/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIl Presidenteha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 7893/2025 R.G. proposto da:Baiocchi Danilo, Eurodomus Srl In Liquidazione in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato FedericoGori-ricorrente-controBrunetti Srl In Liquidazione in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Biasi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.371/2025depositata il 04/03/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 7893/2025Numero sezionale 145/2026Numero di raccolta generale 6918/2026Data pubblicazione 23/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 17/03/2026MASSIMO FERROP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 17/03/2026MASSIMO FERRO