Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal under Civil Procedure Code articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the Cassation proceeding extinguished via decree following the plaintiff's formal withdrawal. Société Générale Effekten GMBH and Société Générale S.A. withdrew their appeal against the Ancona Court of Appeal's judgment, while the opposing parties accepted this withdrawal. The court ruled that the withdrawal met all statutory requirements under articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, necessitating the termination of the case without further substantive review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Civil Procedure Code: A party's formal withdrawal of an appeal, accepted by the opposing party, legally extinguishes the proceedings, requiring the court to declare the case closed without ruling on costs or merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEil Presidente Titolare ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15361/2024 R.G. proposto da: Société Générale Effekten GMBH in persona del legale rappresentante pro tempore e Société Générale S.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli Avvocati Sada Amilcare e Fabbri Raffaello; - Ricorrenti- contro Possanzini Lanfranco, rappresentato e difeso dall’Avvocato Da Villa Marco; - Controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro Alto Adige Banca S.p.A.
– Suedtirol Bank AG in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Di Brina Leonardo - Controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.1840/2023 depositata il 29/12/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; Numero registro generale 15361/2024 Numero sezionale 63/2026 Numero di raccolta generale 2958/2026 Data pubblicazione 10/02/2026 che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 09/02/2026 La Presidente Titolare Maria Acierno Numero registro generale 15361/2024 Numero sezionale 63/2026 Numero di raccolta generale 2958/2026 Data pubblicazione 10/02/2026