Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Antonio Invidia, challenged a Council of State decision against AGEA and the Revenue Agency, but remained silent after the proposal was communicated on January 30, 2025. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the litigation and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 25362-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: FUMAGALLI Renata , rappresentat a e difes a da ll’ a vv . Antonio Invidia; - ricorrent e - contro AGEA –AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, entrambe rappresentatee difese dall’ A vvocatura generale dello Stato ; -controricorrenti - avverso la sentenza del Consiglio di Stato , n. 6149 del 202 4 , depositata in data10 luglio 2024; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrenteil 30 gennaio 2025 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrent e al pagamento, in favore del l e part i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Roma, l