Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Council of State's decision extinguished because the appellant failed to respond to an early settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, representing Andria Municipality, had proposed a settlement under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, but no response was received before the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposed early settlement within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 20999-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: COMUNE DI ANDRIA, rappresentat o e difes o d all’Avvocato Giuseppe De Candia; - ricorrente - contro DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L.,rappresentata e difes a dagli Avvocati Giampiero Balena, Michele Dionigi, Gennaro Rocco Notarnicola e Carlo Tangeri; - controricorrent e – nonché contro PROVINCIA DI BARLETTA –ANDRIA – TRANI; A.S.S.E.T. – AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO;
DI LORENZO Michele, CIRULLI Nicola, ZINNI Maria, ZINFARO Giuseppe, CHICCO Patrizio, TORTORA Giuseppe, MIRACAPILLO Paolo, AZIENDA AGRICOLA S.S. SALVATORE DI CIRULLI RAFFAELE E CIRULLI NICOLA, ASSOCIAZIONE FORUM AMBIENTALISTA, MASSARO Giovanni, quale presidente delle associazioni di secondo livello Forum Ambiente Salute, Ricorda Rispetta e Italia Nostra; -intimati - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 3635del 2024, pubblicata il 22aprile 20 24 ; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla part e ricorrentel’8 gennaio 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.200, di cui euro 3.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge