Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the lower court's proposal. The appellant, represented by Nordio Beniamino, challenged a judgment against Trenitalia S.p.A. but did not act within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed renounced and the proceedings extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8298/2025 R.G. proposto da: RENTO FEDERICA, DAVIDE BOTTECCHIA, CERRONE ANGELO, SALVAGNO ALESSANDRO, ZAPPALA GIUSEPPE, ZULIAN NICOLA, DOMENEGHINI DAVIDE, ZUIN FABIO, PATTARELLO MATTEO, elettivamente domiciliati in MESTRE CORSO DEL POPOLO 46 DOM. DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato NORDIO BENIAMINO (NRDBMN76M01L736H) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro TRENITALIA S.P.A., elettivamente domiciliato in VENEZIA VIA G.
PEPE 6 DOM. DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CAPPELLETTO MARCO (CPPMRC46T16L736G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.32/2025 depositata il 29/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 8298/2025 Numero sezionale 968/2025 Numero di raccolta generale 29982/2025 Data pubblicazione 13/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13/11/2025 Carla Ponterio Numero registro generale 8298/2025 Numero sezionale 968/2025 Numero di raccolta generale 29982/2025 Data pubblicazione 13/11/2025