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Decreto — n. 25820/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 25820/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by D'Arienzo and Cecere, challenged a second-instance judgment against Ente Autonomo Volturno S.r.l. without initiating the necessary procedural step to continue the review. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a renunciation, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction statutory time limit renunciation by silence Code of Civil Procedure procedural default tardivo pagamento delle spese opposizione tardiva rateizzazione del debito

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.1460/2024 depositata il 15/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
art. 380-bis c.p
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.1460/2024 depositata il 15/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22606/2024 R.G. proposto da: D'ARIENZO NICOLA, CECERE GIOVANNI ANTONIO, elettivamente domiciliati in TELESE VIA CARSO, 6 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato BIONDI PASQUALE (BNDPQL75P02A783K) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.1460/2024 depositata il 15/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 22606/2024 Numero sezionale 841/2025 Numero di raccolta generale 25820/2025 Data pubblicazione 22/09/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 19/09/2025 Dott.ssa Antonella Pagetta Numero registro generale 22606/2024 Numero sezionale 841/2025 Numero di raccolta generale 25820/2025 Data pubblicazione 22/09/2025