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Decreto — n. 24959/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence, declaring the litigation extinguished under civil procedure code.

Numero d'incarto Decreto — n. 24959/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the lower court's proposal. The appellant, an autonomous company, lost the right to contest the second-instance judgment against the individual defendant. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Supreme Court is deemed withdrawn if the appellant does not request a decision within forty days of the lower court's proposal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
deemed withdrawal silence period cassation appeal extinction of proceedings procedural costs civil procedure code time limit spese amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
2804/2023 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
2804/2023 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20207/2023 R.G. proposto da: ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Pasquale Allocca, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro ENRICO COPPOLA, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Pasquale Biondi, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 2804/2023 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Numero registro generale 20207/2023 Numero sezionale 809/2025 Numero di raccolta generale 24959/2025 Data pubblicazione 10/09/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarre. Così deciso in Roma, il 9 settembre 2025 dott.ssa Elena Boghetich Numero registro generale 20207/2023 Numero sezionale 809/2025 Numero di raccolta generale 24959/2025 Data pubblicazione 10/09/2025