Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Trenitalia S.p.A., did not act within the timeframe, while the respondent, Federico Ferrario, argued for the dismissal of the appeal. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the right to appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for settlement within forty days constitutes a formal renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26946/2024 R.G. proposto da: TRENITALIA S.P.A., elettivamente domiciliato in MILANO VIA BAROZZI DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato GIUSTINIANI MARCELLO (GSTMCL63C26D548Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FERRARIO FEDERICO, elettivamente domiciliato in ROMA - DOM. DIGITALE VIALE CARSO 14, presso lo studio dell’avvocato D'ERCOLE ANNARITA (DRCNRT56R41H501Q) rappresentato e difeso dall'avvocato FERRARI CRISTIAN (FRRCST77B27F205H) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.359/2024 depositata il 14/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 26946/2024 Numero sezionale 608/2025 Numero di raccolta generale 19458/2025 Data pubblicazione 15/07/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Cristian Ferrari. Così deciso in Roma, il 12/07/2025 Carla Ponterio Numero registro generale 26946/2024 Numero sezionale 608/2025 Numero di raccolta generale 19458/2025 Data pubblicazione 15/07/2025