Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing Colucci Antonio, did not act after the lower court proposed a settlement, while the opposing parties argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and extinguished the proceedings entirely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the cassation proceedings extinguished.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23000/2024 R.G. proposto da : COLUCCI ANTONIO, elettivamente domiciliato in Foggia Via Roberto Ruffilli, 1, presso lo studio dell’avvocato DE GIOVANNI GIOVANNI PIO (DGVGNN76S15H926A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COOPERATIVA SOCIALE 'L'OBIETTIVO' ONLUS, elettivamente domiciliato in MANFREDONIA VIA MADDALENA N. 117, presso lo studio dell’avvocato PRENCIPE GIUSEPPE (PRNGPP68C01E885G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro DUSSMAN SERVICE S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE VATICANO, 46, presso lo studio dell’avvocato PROIETTI FABRIZIO (PRTFRZ57S02H501Z) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BOVE EMANUELE (BVOMNL68C16H501J) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.414/2024 depositata il 18/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori