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Ordinanza — n. 8065/2025 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court dismisses appeal against collective agreement classification, ruling administrative duties do not qualify as bus driving.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8065/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court dismissed Sita Sud S.R.L.'s appeal against a lower court ruling that reclassified employee Michele Rizzi from a 'collaborator of exercise' to an 'operator of exercise.' The company argued that administrative duties like ticket verification and fine application were essential to the job, but the court held these were merely occasional tasks. The court determined that administrative policing does not satisfy the strict requirement of bus driving with a license D, thus upholding the original classification.

Regesto Legislator

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Art. 2 Accordo Nazionale Autoferrotranvieri; Art. 4 Accordo Nazionale 18.11.2004: Administrative duties such as ticket verification and fine application do not constitute the essential driving activity required for the higher classification of operator of exercise.

Parole chiave

Generato dall'IA
collective agreement classification administrative policing duties bus driving license requirement labor dispute appeal essential job functions posizioni amministrative del funzionario classificazione del posto reati contro i doveri d'ufficio e professionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2 Accordo Nazionale degli Autoferrotranvieri
Con l’unico motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del disposto dell’art. 2 dell’Accordo Nazionale degli Autoferrotranvieri, confermato dall’art.
Art. 4 Accordo Nazionale del 18.11.2004
Art. 32 L.R. n. 18/2002
Contesta inoltre che i compiti di verifica dei titoli di viaggio, contestazione e applicazione di sanzioni amministrative ex art. 32 L R.
Art. 13, comma quater d.p.r. n. 115/2002
Al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite e la condanna del ricorrente al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quater d.p.r. n. 115/2002, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 9818/2008
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 8068/2025 — snciv
Italian court dismisses appeal regarding police duties not qualifying for higher job classification under collective agreement.
Sentenza — n. 29357/2021 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal against labor court ruling on railway employee classification as administrative police officer.
Ordinanza — n. 22964/2022 — snciv
Italian Court dismisses appeal on job classification, upholding lower court's finding that administrative duties fit collective bargaining agreement.
Ordinanza — n. 7323/2026 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to procedural errors and late filing. The court rejects the appeal because the appellant failed to properly transcribe the lower court's reasoning, did not address specific procedural defects raised by the opposing party, and attempted to raise a new ground of inadmissibility after the statutory deadline had expired. Consequently, the appeal is declared inadmissible under Article 360 of the Code of Civil Procedure. The court emphasizes that while a direct examination of the record is permitted for certain procedural errors, the appellant must first demonstrate the admissibility of the specific ground of complaint. Furthermore, the court notes that the appellant's attempt to challenge the lower court's reliance on evidence introduced late in the appeal phase is unfounded, as the appellate court correctly utilized evidence from the first instance where the opposing party was absent. Finally, the court clarifies that the appellant's claim regarding insufficient motivation is time-barred because the relevant legislative amendment took effect after the lower court's decision was rendered, rendering the new procedural requirement inapplicable to this case. The appeal is therefore dismissed as inadmissible, and no further orders are issued regarding costs since the appellant merely appeared without filing a counter-appeal.
Ordinanza — n. 19155/2023 — snciv
Italian court dismisses union appeal regarding senior qualification recognition in public transport sector.

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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11778-2021 proposto da: SITA SUD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE CARRIERI; -ricorrente - contro RIZZI MICHELE, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GUIDO CELENTANO, GERARDO MORESE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1483/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 28/10/2020 R.G.N. 1183/2019;

Oggetto R.G.N.11778/2021 Cron. Rep. Ud.09/01/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2025 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA. Rilevato che 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata accolta la domanda di Michele Rizzi, inquadrato come collaboratore di esercizio - parametro retributivo 129 area professionale 3) c.c.n.l. autoferrotranvieri 27.11.2000, aldiritto ad essere inquadrato come operatore di esercizio, parametro 140, ed alla condanna della datrice di lavoro Sita Sud s.r.l. al pagamento delle relative differenze retributive quantificate in € 5.712,23 oltre accessori, oltre che all’adeguamento degli accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto, come rivendicato in ragione delle mansioni di polizia amministrativa espletate nel periodo dedotto.

2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Sita Sud s.r.l. sulla base di un unico motivo; la parte intimata ha depositato controricorsoillustrato con memoria. Considerato che 1. Con l’unico motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del disposto dell’art. 2 dell’Accordo Nazionale degli Autoferrotranvieri, confermato dall’art. 4 del successivo Accordo Nazionale del 18.11.2004; richiamato il sistema di classificazione del personale di cui alle pattuizioni collettive , ricordato che il Rizzi si collocava nell’ambito dell’Area operativa di esercizio –esercizio automobilistico, filoviario e tranviario, ha osservato che il parametro 140 rivendicato richiedeva, quale elemento indefettibile e caratterizzante, lo svolgimento di mansioni di guida degli autobus per il trasporto di persone ( per la quale è richiesta abilitazione e patente di guida D), mansione indicata come prevalente; sostiene quindi che al fine del riconoscimento del parametro 140 si richiedeva l’intercambiabilità con le mansioni di guida dell’attività di riscossione degli incassi e di polizia amministrativa, prevista quest’ultima solo “all’occorrenza , quale mansione svolta in alternativa a quella prevalente di guida per la quale era richiesta la patente D) e abilitazioni professionali , elementi dei quali il lavoratore non aveva mai dedotto e allegato il possesso.

Contesta inoltre che i compiti di verifica dei titoli di viaggio, contestazione e applicazione di sanzioni amministrative ex art. 32 L R. Puglia 18/2002 e riscossione degli incassi,fossero qualificabili come compiti di polizia amministrative, espressione quest’ultima che assume concernere un più ampio spettro di misure preventive e repressive volte complessivamente alla tutela di tutti i beni aziendali, mobili e immobili, alla sorveglianza del personale diservizio e alla osservanza di leggi e regolamenti che disciplinano i trasporti extraurbani 2.

Il motivo è infondato. 2.1. Si premette che la declaratoria corrispondente al formale in quadramento attribuito al Rizzi dalla società, vale a dire collaboratore di esercizio, parametro retributivo 129, Area professionale 3^ c.c.n.l. Autoferrotranvieri 27.11.2020, per quel che qui rileva, fa riferimento ai Lavoratori che in possesso delle relative abilitazioni , svolgono mansioni di guida dei mezzi per il trasporto di persone peri i quali è richiesta la patente B ovvero patente di grado superiore senza certificato di abilitazione professionale.

Svolgono, ove richiesto, attività accessorie e complementari quali manovra e movimentazione di mezzi a vuoto, soccorso in linea, rimozione di auto private nonché quelle di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione e supporto alla clientela e versamento incassi . 2.2. La declaratoria corrispondente alla qualifica di Operatore di esercizio (140) rivendicata dall’odierno controricorrente, per quel che qui rileva, fa riferimento ai Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgono mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone nonché le attività già previste da accordi, disposizioni e consuetudini in atto.

Svolgono, all'occorrenza, le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela e di versamento incassi ed effettuano altresì, in alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa. Le modalità di svolgimento di queste ultime attività sono concordate a livello aziendale . 2.3. In fatto non è contestata la a ttività espletata dal lavoratore, consistente, secondo quanto accertato dalla sentenza impugnata, in compiti, esercitati su vari autobus, di verifica di titoli di viaggio, contestazione e applicazione di sanzioni amministrative ex art. 32 L.R.

Puglia n. 18/2002, e riscossionedegli incassi, . 2.4. Ciò posto l’inquadramento attribuito dalla società al Rizzi di collaboratore di esercizio, parametro retributivo 129, Area professionale 3^ c.c.n.l. Autoferrotramvieri 27.11.2000 effettivamente non risulta adeguato rispetto alle mansioni effettivamente svolte in considerazione del fatto che :

a) il contenuto oggettivo dei compiti indicati nella declaratoria contrattuale di formale inquadramento non è interamente sovrapponibile a quelli accertati come svolti dal lavoratore, in quanto da quelli contemplati dalle parti collettive esula la attività di contestazione e applicazione di sanzioni amministrative, pacificamente svolta dal lavoratore; b) è la medesima declaratoria che prevede quale attività principale del collaboratore di esercizio, quella di guida di mezzi di trasporto di persone con patente B, assegnando un dichiarato rilievo residuale ed accessorio agli ulteriori compiti che sono effettuati dal collaboratore solo in via eventuale “ove richiesto”, compiti rappresentati, per quel che qui rileva, dalla vendita e verifica dei titoli di viaggio e di informazione e supporto alla clientela e versamento di incassi. 2.5.

Per espressa previsione contrattuale quindi all’ambito delle mansioni svolte dal collaboratoredi esercizio è estranea la attività connessa alla contestazione e applicazione di sanzioni amministrative. Diversamente, la declaratoria corrispondente all’inquadramento di operatore di esercizio,rivendicato dal Rizzi comprende anche le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa, dichiaratamente qualificate come alternative alla attività di guida per i mezzi di trasporto persone. A riguardo devesi evidenziare che, a differenza di quanto opina parte ricorrente, l’attività di contestazione e applicazione di sanzioni amministrative ex art. 32 l. r. n. 18/2002 (recante il Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale) si configura quale tipica attività di polizia amministrativa attenendo alla verifica e repressione di violazioni connesse a condotte che in quanto attinenti ad interessi della collettività in generale con profili di rilievo pubblicistico risultano regolate a livello amministrativo.

A opposte conclusioni non è dato pervenire sulla base di risalente precedente di questa Corte costituito da Cass. n. 9818/2008, venendo in rilievo in quel giudizio una mera questione di interpretazione delle norme del contratto collettivo in tema di classificazione del personale, questione definita dal giudice di legittimità nell’ambito dei limiti del sindacato consentito alla Suprema Corte in tema di interpretazione della clausola negoziale in epoca antecedente alla modifica dal d. lgs. n. 40 del 2006, che, come noto, ha parificato la denuncia, sul piano processuale, a quella delle norme di diritto, sollecitando, in sede di legittimità, “l'interpretazione delle clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. cod. civ.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione.

3. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

4. Al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite e la condanna del ricorrente al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quater d.p.r. n. 115/2002, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.0 00,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Con distrazione. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a nor