Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Francesco Marsiglia, filed a decree against ASREM, but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 23206 del 2024 proposto da: MARSIGLIA FRANCESCO rappresentato e difeso dall’Avv. Marina Perna, con cui elettivamente domicilia presso lo studio d ell’Avv. Gaetano Martini al Piazzale Medaglie D’Oro n. 7. -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE –ASREM, in persona del Direttore Generale, GESTIONE LIQUIDATORIA EX ASL N. 2 PENTRIA DI ISERNIA, in persona del Commissario Liquidatore, entrambe rappresentate e difese dall’Avvocato ANDREA RUSSO, con cui domiciliano PEC: andrea.russo@milano.pecavvocati.it controricorrenti- avverso sentenza Corte d’Appello Campobasso n. 27/2024 pubblicata il 23/04/2024,RG n. 53/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.250,00per compensi professionali , euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Così deciso in Roma, il 24ma